STATUTO SCDU [EDIZIONE 1996]
 

I. Generalità

II. Categorie di soci

III. Organizzazione della società

IV. Comitato

V. Disposizioni finanziarie

VI. Disposizioni speciali

VII. Disposizioni finali









I. GENERALITÀ
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Art. 1 Definizione:

Lo Sci Club dal Umbrela è una società sportiva , apolitica, aconfessionale, e ricreativa, con sede nel comune di Bellinzona, regolata dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art. 2 Scopi:

Gli scopi della società sono:

a. promuovere la conoscenza della pratica dello sci, dello snowboard e di altre
pratiche sportive radunando gli elementi adatti con gare, corsi e gite;

b. sviluppare le attitudini fisiche dei soci e formare sciatori, snoboardisti e
sportivi responsabili;

c. unire i soci attraverso questi sani sport con vincoli di amicizia;

d. organizzare attività ricreative (conferenze, films, giuochi, ecc.).

II. CATEGORIE DI SOCI
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Art. 3 Categorie di soci:

La società si compone di:

a. Soci onorari: sono i soci che hanno acquistato benemerenze speciali
nell'ambito della società.
La loro nomina avviene con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti
all'assemblea generale.

b. Soci attivi: possono essere soci attivi tutte le persone di ambo i sessi che
abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.
Juniori: sono i soci dai 16 ai 20 anni compiuti.

c. Soci sostenitori: sono i soci che fanno parte della società quali contribuenti.

d. Organizzazione giovanile: raggruppa i giovani dagli 8 ai 15 anni. L'adesione
all' OG è possibile solo con l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le
veci.

Art 4 Diritti dei soci:

Tutti i soci hanno diritto:

- al voto nelle assemblee;

- ad esercitare una carica nel comitato o nelle commissioni;

- i membri dell' OG possono partecipare all'assemblea, ma senza diritto di voto.

Art. 5 Doveri dei soci:

Tutti i soci hanno il dovere di:

- pagare la tassa annuale;

- presentarsi alle cariche a loro assegnate dall'assemblea o dal comitato
direttivo;

- agire in ogni occasione per il benessere ed il buon nome della società.

Art. 6 Ammissioni:

Le domande di ammissione devono essere fatte al comitato precisando:

- Nome

- Cognome

Art. 7 Dimissioni:

Le dimissioni devono, nel limite del possibile, essere comunicate al comitato prima dell'assemblea generale.

Art. 8 Esclusione:

Chi danneggia in qualunque modo la società o i soci come tali può venire espulso su proposta del comitato con la maggioranza dei voti presenti a qualunque assemblea.


Art. 9 Reclami:

I reclami devono essere inoltrati per iscritto al comitato e saranno trattati dallo stesso. Per motivi gravi deciderà l'assemblea.


Art. 10 Convocazione dei soci:

La convocazione dei soci, sia per l'assemblea come per incarichi o manifestazioni, viene fatta per mezzo lettera circolare, con avviso sui quotidiani, o tramite avviso sull'albo, presso la sede sociale.


III. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
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Art 11 Organi:

a. assemblea dei soci;

b. Comitato direttivo;

c. Revisori (2 membri).

Art. 12 Assemblea:

L'assemblea è la riunione dei soci: essa è diretta dal presidente del giorno.
Ha luogo ordinariamente una volta all'anno.

Art. 13 Voto:

Nelle assemblee si vota per alzata di mano. Su richiesta dei 2/3 dei soci presenti è possibile attuare il sistema di voto a scrutinio segreto.


Art. 14 Validità del voto:

a. Per le risoluzioni concernenti lo statuto, la fusione o lo scioglimento della
società è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

b. Per tutte le altre risoluzioni basta la maggioranza semplice ( metà + 1 ).

Art 15 Competenze dell'assemblea:

Competenze esclusive dell'assemblea sono:

a. l'approvazione e la modifica dello statuto;
b. l'approvazione del consuntivo;
c. le nomine statutarie;
d. la costituzione, la dotazione e l'impiego di riserve speciali;
e. la deliberazione di tutte le proposte che le sono sottoposte;
f. lo scioglimento della società.

Art. 16 Trattande obbligatorie all'assemblea ordinaria:

L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dovrà comprendere:

- nomina del presidente del giorno;
- nomina di due scrutatori;

- lettura del verbale dell'ultima assemblea;
- relazione del presidente;
- relazione della commissione tecnica;
- resoconto del cassiere;
- rapporto dei revisori e approvazione dei conti;
- nomine statutarie;
- eventuali.

Art. 17 Necessità dell'assemblea straordinaria:

L'assemblea straordinaria è necessaria quando:

- il comitato non può decidere di sua competenza;

- la maggioranza assoluta dei membri del comitato lo ritiene necessario;

- lo decide per iscritto almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto;

L'avviso per le assemblee straordinarie può essere dato anche solo 48 ore prima, indicando le trattande.

Art. 18 Competenze dell'assemblea straordinaria:

Per le trattande dell'ordine del giorno, l'assemblea straordinaria ha le stesse competenze di quella ordinaria.

IV. COMITATO
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Art. 19 Comitato:

Il comitato si compone di:

- presidente
- vice presidente
- cassiere/a
- segretario/a
- almeno un membro

Art. 20 Durata del mandato:

I membri del comitato ed i revisori restano in carica un anno e sono rieleggibili all'assemblea ordinaria.

Art. 21 Competenze del comitato:

Il comitato dirige gli affari, promuove lo sviluppo della società e la rappresenta verso i terzi. E' competente per tutto ciò che non è diritto esclusivo dell'assemblea.

Art. 22 Revisori:

I revisori hanno il compito di controllare la contabilità della società e di presentare all'assemblea ordinaria un rapporto scritto sulle loro costatazioni. Vengono convocati almeno 7 giorni prima dell'assemblea.

Art. 23 Commissione tecnica:

La commissione tecnica è composta da:

- un membro del comitato con funzione di direttore tecnico che dirige la
commissione tecnica, ne coordina le attività (corsi e giornate di sci,
formazione monitori, attività generali e gare).

V. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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Art. 24 Contribuenti:

Le tasse sociali annue vengono fissate dal comitato e sottoposte all'assemblea.

Art. 25 Soci morosi:

I soci che non adempiono ai loro doveri finanziari dopo il secondo invito, perdono il diritto di socio per l'anno amministrativo in corso. Per la riammissione devono farne richiesta scritta al comitato che ne deciderà le modalità.


Art. 26 Responsabilità:

Per la società risponde unicamente il patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità da parte dei soci.

VI. DISPOSIZIONI SPECIALI
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Art. 27 Commissioni speciali:

Il comitato può delegare parte delle competenze a commissioni speciali.


Art. 28 Rielezione:

Nel caso in cui la maggioranza semplice del comitato in carica non venga più rieletta per la stagione successiva, il vecchio comitato, se lo riterrà opportuno,
resterà in carica ancora per 30 giorni a partire dalla data dell'assemblea ordinaria.


VII. DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 29 Scioglimento della società:

Lo Sci Club dal Umbrela non potrà sciogliersi finché almeno 5 soci ne faranno parte.
In caso di scioglimento della società:

- il patrimonio della medesima sarà devoluto in beneficienza.

Art. 30 Norme transitorie finali:

Il presente statuto entrato in vigore il 21 dicembre 1984 durante l'assemblea costitutiva dello stesso giorno, modificato il 6 dicembre 1989, il 13 settembre 1991, il 1 ottobre 1993, il 21 ottobre 1994, ed il 3 ottobre 1996; è stato accettato dall'assemblea del 3 ottobre 1996, ed entra immediatamente in vigore.


Il Presidente: Nicola Valerio


Il Segretario: Claudio Soncini


Bellinzona, 3 ottobre 1996